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La relazione dell’on. Batti alla commissione parlamentare sulle Ecomafie

La Commissione, nell’ambito della sua attività istituzionale, così come definita dalla legge 7 gennaio 2014, n. 1, è chiamata “a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti” ma anche a “individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche”, le “attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti”, a verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti “da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti”, nella gestione dei siti inquinati nel territorio nazionale e nelle attività di bonifica, nella gestione dei rifiuti radioattivi, nella gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti e nella gestione dei rifiuti pericolosi. Il perimetro di queste attività – nell’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 82 della Costituzione e dalla legge istitutiva – porta la Commissione ad acquisire ed esaminare provvedimenti giudiziari, ad interloquire con autorità giudiziarie e con soggetti che assumono veste di parti processuali, nella prospettiva di ricostruire l’esistenza e la natura di fenomeni illeciti, del rischio dell’emergenza di tali fenomeni o della loro strutturazione su alcuni territori o in alcuni settori tematici.

Il contesto normativo generale è decisivo per le valutazioni della Commissione, che ha modo di raccogliere, incidentalmente, le osservazioni circa l’efficacia degli strumenti offerti dalle norme, nella cui esclusiva soggezione agisce la giurisdizione e con il cui rispetto si confrontano quotidianamente i cittadini, i loro soggetti esponenziali, le imprese, i pubblici amministratori. Ad esito di un lungo e complesso lavoro parlamentare, la legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”) ha attuato il riconoscimento, all’interno del Codice penale, dell’ambiente come bene tutelato, sul presupposto della sua rilevanza costituzionale, ridisegnandone il complessivo sistema di tutela. Nel corso dell’attività della Commissione, sin dall’entrata in vigore della legge, si è percepita la grande attenzione alla sua concreta applicazione da parte di tutti gli interessati, così da suggerire l’avvio di un’interlocuzione con gli uffici giudiziari per ampliare la raccolta di quelle informazioni che venivano fornite in occasione di singole audizioni o missioni. Pur agendo in forme semplici e con approccio libero – senza dunque la sistematicità e copertura totale posta in campo nel medesimo ambito, con proprie raccolte di dati, da altri soggetti istituzionali – la risposta degli uffici giudiziari è stata ampia e ha consentito, ai fini di interesse della Commissione, di fotografare lo 2017 – Commission” 105 – 6 stato di attuazione della legge e le criticità applicative, in una finestra temporale significativa. Sono pervenute, tra l’aprile e l’ottobre 2016, relazioni e note degli uffici giudiziari nelle quali si esaminano aspetti interpretativi e organizzativi, si segnalano criticità, si forniscono dati; è stata altresì trasmessa documentazione, e in particolare direttive e provvedimenti giudiziari. Rinviando considerazioni analitiche alla citazione del lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati e ai commenti allo stesso nella prospettiva della presente relazione, si può affermare, in termini generali, che da parte di una pluralità di uffici giudiziari è emerso il desiderio di interloquire con il Parlamento, in una visione dinamica della legislazione che tiene insieme la produzione delle norme in sede parlamentare e la loro applicazione in sede giurisdizionale.

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